Un lumino nel buio

Il 19 luglio sono state rese note le motivazioni con le quali la corte costituzionale ha stabilito l’inammissibilità della domanda sulla legittimità costituzionale dell’art.4 della legge 194 sollevata dal giudice di Spoleto che doveva rispondere alla richiesta di una minorenne di interrompere la gravidanza.
Ne avevamo parlato qui, chiedendoci se si sarebbe voluto opportunisticamente definire l’embrione come  soggetto  di  primario valore giuridico da tutelare in modo assoluto arrivando così a completare l’opera di demolizione della legge 194 e della possibilità di abortire.
Così non è stato; la consulta ha chiarito che non è compito del giudice decidere; egli ha il solo ruolo di “verifica in ordine all’esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale”. In sostanza, decide la donna. Evviva! …almeno è detto a parole; poi, nei fatti lo sappiamo, è sempre più dura.

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