Avviso agli obiettori
… ed alle obbiettrici di coscienza.
Dice la Cassazione: la 194 «esclude che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l’aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo» in quanto deve «assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza».
E’ una sentenza depositata oggi a proposito del ricorso dopo l’appello di una dottoressa condannata per essersi rifiutata di visitare ed assistere una donna dopo un aborto volontario.
Tra piuttosto che nulla, è meglio piuttosto; rimane comunque lo scandalo dell’obiezione di coscienza ormai molto lontano da un regime transitorio di applicazione della legge 194.
Il seme avvelenato contro le donne.